BOZZA
DECRETO MINISTERIALE

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Approvazione della regola tecnica RECANTE L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI di prevenzione incendi PER lE attività

ricettive turistico-alberghiere esistenti

 

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l’art. 3-bis della legge del 31/12/2001, n. 463,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Visto  il decreto Ministeriale 9/4/1994 con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attività ricettive esistenti;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

 

 

 

Decreta:

 

Per le finalità stabilite dall’art. 3 – bis della Legge 31 dicembre 2001, n° 463 sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D. M. 9 aprile 1994:

- le misure di sicurezza contenute nell’allegato A, equivalenti a quelle indicate nell’allegato al predetto decreto - titolo secondo - parte seconda e titolo terzo;

- le disposizioni contenute nell’allegato B, integrative dell’allegato al D.M. 9 aprile 1994.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro:


ALLEGATO  A

 

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO AL D.M. 9/4/1994 – TITOLO II - PARTE II-ATTIVITA’ ESISTENTI

 

18. Ubicazione

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, paragrafo 1, lettera d), è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) aqnche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei locali o camere interessate.

 

 

19. Caratteristiche Costruttive

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, é consentito che gli elementi  strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

 

Altezza  antincendio dell'edificio

R/REI (*)

R/REI (**)

Fino a 12 m

15

 

Superiore a  12 m fino a 24 m

45

30

Superiore a  24 m fino a 54 m

 

45

Oltre 54 m

 

60

 

 (*) in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività;

(**) in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28 novembre 1996 n.609 (Gazzetta Ufficiale n.281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (S.O. n.64 alla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile 1998).

 

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n.609.

 

E’ comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n.57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di misure di alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l’installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza la fuoco inferiori a quelle riportate.

 

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E’ consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti  lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio, esteso all’intera attività ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28 novembre 1996 n.609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo.

 

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n.609.

 

 

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi i 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

 

 

20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiore a 37.5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rilevazione e segnalazione d’incendio installato in tutta l’attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

 

E’ consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:

a)       installazione di impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio estesa all’intera l’attività;

b)       adozione di scale protette;

c)       uscita verso l’esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

-    realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad      eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite,poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM,

-    realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e dai corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; istallazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere

 

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi  altezza antincendio non superiore a 32 m è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a)       la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna

oppure

b)       la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attività.

 

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non siano adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a)       la scala protetta abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1;

b)       il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia  resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;

c)       sia previsto un impianto automatico di rivelazione  e di segnalazione d’ incendio esteso all’intera attività.

Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estesa oltre il 6° piano fuori terra è consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a)       la scala protetta abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;

b)       la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;

c)       il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali istallati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;

d)       le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;

e)       sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attività;

f)         i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

 

21. ALTRE DISPOSIZIONI

 

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e segnalazione di incendio in grado di arrestare il funzionamento dell’impianto.

 

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore sulla base dei dati statistici degli ultimi anni. Tali prestazioni devono essere attestate dal professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818 (Gazzetta Ufficiale n.338 del 10 dicembre 1984).

 

 


ALLEGATO  B

 

INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL’ALLEGATO AL  D.M. 9/4/1994

 

 

 

TITOLO I

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è così integrato: “nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività può essere applicato il Titolo II – Parte II.”

 

 

 

 

TITOLO II – PARTE II

 

2. UBICAZIONE

1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: “è consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).”

 

 

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), è così integrato: “nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

E’ consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, istallati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

Gli addetti,che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28.11.1996, n609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28.11.1996, n.609.

 

2 - Il punto 19.3, capoverso 2, è così integrato: “è consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 mq e fino ad 8000 mq con l’ulteriore  condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.”

 

 

20. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO

1 – Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così integrato: “limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da un’apposita dichirazione del titolare dell’attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.”

2 – Il punto 20.2, capoverso 1, è così integrato: “sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie d’uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco”.

3 – Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: “il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad eccezione dei corridoi ciechi, a condizione che:

-          tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;

-          le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

4 – Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato: “limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 metri con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi i 20 kg/mq.”

5 – Il punto 20.4.2, capoverso 2, è così integrato: “è consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi  i 20 kg/mq.”

6 – Il punto 20.4.2, capoverso 4, è così integrato: “è consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l’adozione di una delle seguenti misure:

a)       realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletti di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite,poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM,

b)       realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e dai corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.”

7 – Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto: “20.4.3 – Atri di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

-i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia : “di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento, pareti, soffitto,proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materialinon combustibili”.

In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli di incendio, qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, è consentita l’installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

 

- nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all’uscita sull’esterno e quindi comprensiva anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all’ultimo capoverso del punto 20.4.2;

-          nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.

-           La lunghezza del percorso può essere limitata  fino ad un massimo di 25 metri, ala ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell’atrio siano di classe 0 di reazione al fuoco e che l’atrio e i adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio. automatico di rivelazione ed allarme incendio;

 

8 – Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, è così integrato: “ovvero abbia altezza antincendi non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di reazione al fuoco.

9 – Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato: “è ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell’edificio a condizione che:

-          detto ambiente sia permanentemente presidiato,

-          il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/mq,

-          la superficie sia inferiore a 20 mq,

-          non siano presenti sostanze infiammabili.”

10 – Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: “è che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti e  pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.”

11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, è così integrato:” è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e  pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.”

 

 

21. ALTRE DISPOSIZIONI

1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così integrato: “è consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/mq e la superficie non superi i 5 mq.”

2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è così integrato: “per locali fino a 100 mq è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/mq, a condizione che l’impianto di rilevazione sia integrato da un servizio interno servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

Gli addetti,che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge 28.11.1996, n609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28.11.1996, n.609.Tale servizio, per locali superiori a 50 mq, dovrà avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale; in alternativa alla presenza del servizio deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.”

3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, è così integrato: “è consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m l’installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti iulteriori condizioni:

 

-sia garantito il funzionamento temporaneo dei quattro naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;

 

-l’attività sia accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

 

-sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3 per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esita nel raggio di 100m un’idonea fonte di approvigionamento per i suddetti mezzi.

 

Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN70 in posizione accessibile per l’alimentazione attraverso i mezzi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.