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Approvazione della regola tecnica RECANTE
L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI di prevenzione incendi PER lE attività
ricettive turistico-alberghiere esistenti
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti
gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto
l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto
l’art. 3-bis della legge del 31/12/2001, n. 463,
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità
Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già
esistenti;
Visto il decreto Ministeriale 9/4/1994 con cui è
stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
Rilevata
la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto
ministeriale 9 aprile 1994 per le attività ricettive esistenti;
Vista
la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto
l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Per
le finalità stabilite dall’art. 3 – bis della Legge 31 dicembre 2001, n° 463
sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla
data di entrata in vigore del D. M. 9 aprile 1994:
-
le misure di sicurezza contenute nell’allegato A, equivalenti a quelle indicate
nell’allegato al predetto decreto - titolo secondo - parte seconda e titolo
terzo;
-
le disposizioni contenute nell’allegato B, integrative dell’allegato al D.M. 9
aprile 1994.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
Il
Ministro:
ALLEGATO A
MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE
NELL’ALLEGATO AL D.M. 9/4/1994 – TITOLO II - PARTE II-ATTIVITA’ ESISTENTI
In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, paragrafo
1, lettera d), è consentito mantenere locali o camere con finestre che si
attestano su corti interne (chiostrine) aqnche se queste non hanno il requisito
di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con
strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai
e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la
classe dei locali o camere interessate.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, é
consentito che gli elementi strutturali
portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto
indicato nella seguente tabella:
|
Altezza antincendio dell'edificio |
R/REI (*) |
R/REI (**) |
|
Fino a 12 m |
15 |
|
|
Superiore a 12 m fino a 24 m |
45 |
30 |
|
Superiore a 24 m fino a 54 m |
|
45 |
|
Oltre 54 m |
|
60 |
(*) in presenza di
impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera
attività;
(**)
in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente
presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di
addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e
di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero
inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’art.3 della legge 28 novembre 1996 n.609 (Gazzetta Ufficiale n.281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso
di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (S.O. n.64 alla Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile
1998).
La
preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28 novembre 1996, n.609.
E’
comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’istituto della deroga di cui
all’art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n.57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di
misure di alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio
l’installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano
ammissibili classi di resistenza la fuoco inferiori a quelle riportate.
2
- In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto
6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di
classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie
totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in
presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti
letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E’ consentito
nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini
della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti
incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza
di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rilevazione e di
segnalazione d’incendio, esteso all’intera attività ad esclusione delle camere
degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo
di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente
nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che
consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due,
devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della
legge 28 novembre 1996 n.609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato
IX del decreto 10 marzo.
La
preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28 novembre 1996, n.609.
3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6,
capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala
purché il carico di incendio delle stesse non superi i 20 kg/mq e le
caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue con
quelle del vano scala.
20.
Misure per l’evacuazione in caso di incendio
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con
riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non
superiore a 37.5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di
impianto di rilevazione e segnalazione d’incendio installato in tutta
l’attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già
dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.
E’
consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di
deflusso non superiore a 50 alle seguenti condizioni:
a)
installazione di
impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio estesa all’intera l’attività;
b)
adozione di scale
protette;
c)
uscita verso
l’esterno direttamente dalla scala protetta.
- realizzazione
delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, ad eccezione di
eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al
fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere;
installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al
fuoco e di guanciali, sedie imbottite,poltrone, poltrone letto, divani, divani
letto e sommier di classe 1IM,
- realizzazione
delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e dai corridoi di
ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; istallazione
di porte almeno RE 15 a protezione delle camere
2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2,
capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m è
consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:
a)
la scala sia di tipo
a prova di fumo od esterna
oppure
b)
la scala sia di tipo
protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera
attività.
3
- In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le
attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore
a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°,
comunque pertinenti, non siano adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il
personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico è consentita
l’installazione di una sola scala a condizione che:
a)
la scala protetta
abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al
punto 19.1;
b)
il solaio comune tra
il 6° e 7° piano sia
resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al
punto 19.1;
c)
sia previsto un
impianto automatico di rivelazione e di
segnalazione d’ incendio esteso all’intera attività.
Per
le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non
superiore a 24 m, estesa oltre il 6° piano fuori terra è consentita
l’installazione di una sola scala a condizione che:
a)
la scala protetta
abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al
punto 19.1 se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco,
oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
b)
la superficie lorda
di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo
qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore
a 350 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
c)
il percorso di piano
tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che
lungo tali percorsi i materiali istallati su solai, pareti e pavimenti siano di
classe 0 di reazione al fuoco;
d)
le porte delle camere
oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di
autochiusura;
e)
sia installato un
impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera
attività;
f)
i solai di piano
abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al
punto 19.1.
1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con
riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie
di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a
condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e
segnalazione di incendio in grado di arrestare il funzionamento dell’impianto.
2
- In alternativa a quanto stabilito al punto 21 e con riferimento al punto
11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio
della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore
dell’energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra
sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una
indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore sulla base dei dati
statistici degli ultimi anni. Tali prestazioni devono essere attestate dal
professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.818
(Gazzetta Ufficiale n.338 del 10
dicembre 1984).
ALLEGATO B
INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI
SICUREZZA INDICATE NELL’ALLEGATO AL
D.M. 9/4/1994
1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è
così integrato: “nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che
comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di
esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo
assetto planovolumetrico dell’attività può essere applicato il Titolo II –
Parte II.”
1
- Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: “è consentito il
mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di
cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9
aprile 1982).”
1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera
b), è così integrato: “nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in
opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei
fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
E’
consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati,
istallati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo
del 25 % della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che
sia installato un impianto di rilevazione e di segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza
permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un
congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento
di contenimento e di assistenza all’esodo.
Gli
addetti,che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere
conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge
28.11.1996, n609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del
decreto 10 marzo1998.
La
preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge
28.11.1996, n.609.
2
- Il punto 19.3, capoverso 2, è così integrato: “è consentito che il
compartimento abbia una superficie superiore a 4000 mq e fino ad 8000 mq con
l’ulteriore condizione che sia
installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento
interessato.”
1 – Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così
integrato: “limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono
consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al
precedente capoverso, risultanti da un’apposita dichirazione del titolare
dell’attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che
l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso
titolare.”
2
– Il punto 20.2, capoverso 1, è così integrato: “sono ammessi restringimenti
puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia
non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie d’uscita siano presenti
soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento
centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco”.
3
– Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: “il percorso di esodo,
misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali
comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad eccezione dei corridoi
ciechi, a condizione che:
-
tutti i materiali
installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad
eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di
reazione al fuoco;
-
le porte delle camere
aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano
dotate di dispositivo di autochiusura.
4
– Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato: “limitatamente ai corridoi
ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 metri con l’ulteriore condizione
che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non
superi i 20 kg/mq.”
a)
realizzazione delle
scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale
ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE
15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e
copriletti di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite,poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe
1IM,
b)
realizzazione delle
scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di
reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e dai corridoi di
ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione
di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.”
7 – Dopo il punto 20.4.2 è
inserito il seguente punto: “20.4.3 – Atri
di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso,
quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere
rispettate le seguenti disposizioni:
-i materiali installati
nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a)
ossia : “di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimento, pareti, soffitto,proiezioni
orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati
materialinon combustibili”.
In tale ambiente non devono essere
installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli di incendio,
qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, è consentita l’installazione di
macchina per caffè di tipo elettrico.
- nel caso in cui è
consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a
partire dal piano più elevato fino all’uscita sull’esterno e quindi comprensiva
anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito
all’ultimo capoverso del punto 20.4.2;
-
nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo
sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso
dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e
l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte
di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.
-
La lunghezza del
percorso può essere limitata fino ad un
massimo di 25 metri, ala ulteriore condizione che tutti i materiali installati
nell’atrio siano di classe 0 di reazione al fuoco e che l’atrio e i adiacenti
con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e
segnalazione d’incendio. automatico di rivelazione ed allarme incendio;
8 – Il punto 20.5, capoverso 1,
riga 8, è così integrato: “ovvero abbia altezza antincendi non superiore a 32
m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di rivestimento e quelli
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di
reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1 IM di
reazione al fuoco.
9 – Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato:
“è ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le
parti comuni dell’edificio a condizione che:
-
detto ambiente sia
permanentemente presidiato,
-
il carico di incendio
sia inferiore a 10 kg/mq,
-
la superficie sia
inferiore a 20 mq,
-
non siano presenti
sostanze infiammabili.”
10
– Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: “è che il percorso
massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e
che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a
condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti
e pavimenti siano di classe 0 di
reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno RE 30.”
11
- Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, è così integrato:” è consentito che
l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non
superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala
dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i
percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte
delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.”
1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così
integrato: “è consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al
fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/mq e la
superficie non superi i 5 mq.”
2
- Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è così integrato: “per locali
fino a 100 mq è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie
in pianta, anche mediante camini o condotte ed adottare strutture di
compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque
superare i 60 kg/mq, a condizione che l’impianto di rilevazione sia integrato
da un servizio interno servizio interno di sicurezza permanentemente presente
nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che
consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza
all’esodo.
Gli
addetti,che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere
conseguito l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 della legge
28.11.1996, n609 a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del
decreto 10 marzo1998.
La
preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento,
deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei
vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28.11.1996,
n.609.Tale servizio, per locali superiori a 50 mq, dovrà avere a disposizione
almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del
locale; in alternativa alla presenza del servizio deve essere installato un
impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.”
3
- Il punto 21.1, con riferimento
al punto 11.3.2, è così integrato:
“è consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e
con altezza antincendio non superiore a 32 m l’installazione di naspi con le
caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto
l’intera area da proteggere e con le seguenti iulteriori condizioni:
-sia
garantito il funzionamento temporaneo dei quattro naspi posti in posizione
idraulicamente più sfavorevole;
-l’attività
sia accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
-sia
installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3
per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non
esita nel raggio di 100m un’idonea fonte di approvigionamento per i suddetti
mezzi.
Qualora
l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata
una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano
collegata ad un attacco esterno DN70 in posizione accessibile per
l’alimentazione attraverso i mezzi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.